Art. 11. Turismo rurale in ambiente montano 1. Le Comunita' montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialita' produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzandole allo sviluppo del turismo rurale, nonche' al mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate. 2. A tal fine la Regione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, definisce le modalita' di sviluppo del turismo rurale nella montagna lucana, articolato per specifiche aree geografiche. 3. Le Comunita' montane, per i territori di rispettiva competenza, promuovono idonei progetti di sostegno al turismo rurale, nell'ambito dei quali possono concedere incentivi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare significato storico, paesaggistico ed architettonico, nonche' per il restauro dei centi storici e dei nuclei abitativi rurali valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.