Art. 11.
                 Turismo rurale in ambiente montano
 
  1.  Le  Comunita'  montane  concorrono  a tutelare e valorizzare le
potenzialita' produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale
e naturale, finalizzandole allo sviluppo del turismo rurale,  nonche'
al mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate.
  2.  A  tal  fine  la Regione, entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge,  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale,
definisce  le modalita' di sviluppo del turismo rurale nella montagna
lucana, articolato per specifiche aree geografiche.
  3. Le Comunita' montane, per i territori di rispettiva  competenza,
promuovono idonei progetti di sostegno al turismo rurale, nell'ambito
dei   quali  possono  concedere  incentivi  per  la  conservazione  e
valorizzazione  del  patrimonio  edilizio   rurale   di   particolare
significato  storico, paesaggistico ed architettonico, nonche' per il
restauro dei centi storici e dei nuclei abitativi rurali valorizzando
le tipologie edilizie tradizionali.