Art. 12. Trasporti e viabilita' locale 1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunita' montane su delega dei comuni provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con servizi di linea gia' istituiti. L'organizzazione del servizio e' definita con apposito regolamento approvato dal consiglio della Comunita' montana a norma dell'art. 23 della legge n. 97/1994. 2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 e' attivato garantendo condizioni di accessibilita' ai portatori di handicap, invalidi e anziani. 3. Le Comunita' montane delegate possono stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il citato servizio anche a territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunita' montane. 4. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunita' montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio. 5. Le Comunita' montane possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio. 6. Le Comunita' montane possono realizzare programmi di intervento per la viabilita' locale.