Art. 12.
                    Trasporti e viabilita' locale
 
  1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per  i  centri
abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani,
nei  quali  il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non
sia  idoneo  a  fornire  una  risposta  adeguata  ai  bisogni   delle
popolazioni  locali,  le  Comunita'  montane  su  delega  dei  comuni
provvedono ad organizzare il trasporto di persone e merci,  anche  in
deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di
trasporto   comunque   disponibili   sul   territorio   e  ricercando
l'integrazione con servizi di linea gia' istituiti.  L'organizzazione
del  servizio  e'  definita  con  apposito  regolamento approvato dal
consiglio della Comunita' montana a norma dell'art. 23 della legge n.
97/1994.
  2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 e'  attivato  garantendo
condizioni  di  accessibilita'  ai  portatori di handicap, invalidi e
anziani.
  3. Le Comunita' montane delegate possono stipulare convenzioni  con
i  comuni  interessati  per  estendere  il  citato  servizio  anche a
territori limitrofi sebbene non compresi nelle Comunita' montane.
  4. La Giunta regionale assegna annualmente alle  Comunita'  montane
delegate,  nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari
per l'espletamento del servizio.
  5.  Le   Comunita'   montane   possono   concedere   contributi   a
compensazione  di  maggiori  oneri  di trasporto relativi a persone e
merci sul proprio territorio.
  6. Le Comunita' montane possono realizzare programmi di  intervento
per la viabilita' locale.