Art. 13. Servizio scolastico e promozione culturale 1. I comuni e le Comunita' montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato servizio scolastico sul territorio, mediante accordi di programma attuati su scala provinciale previa intesa con l'autorita' scolastica provinciale. 2. Le Comunita' montane possono concedere borse di studio ai giovani di eta' compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari. 3. Nei programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla Regione e assicurata una quota obbligatoria per il sostegno di programmi culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie e centi polivalenti per la raccolta, la documentazione e la valorizzazione della cultura delle aree montane.