Art. 13.
             Servizio scolastico e promozione culturale
 
  1.  I  comuni  e  le Comunita' montane nell'ambito delle rispettive
competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le
province  nel  realizzare  un  equilibrato  servizio  scolastico  sul
territorio,   mediante   accordi   di   programma  attuati  su  scala
provinciale previa intesa con l'autorita' scolastica provinciale.
  2.  Le  Comunita'  montane  possono  concedere  borse  di studio ai
giovani di eta' compresa fra  i  quattordici  e  i  venticinque  anni
residenti nei comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola
secondaria superiore o universitari.
  3.  Nei  programmi annuali di promozione culturale finanziati dalla
Regione e assicurata  una  quota  obbligatoria  per  il  sostegno  di
programmi  culturali e la incentivazione di istituzioni bibliotecarie
e  centi  polivalenti  per  la  raccolta,  la  documentazione  e   la
valorizzazione della cultura delle aree montane.