Art. 14.
           Gestione associata dei servizi pubblici locali
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  11  della  legge n. 97/1994 ed al fine di
favorire l'esercizio associativo di funzioni e servizi  comunali,  le
Comunita'  montane  indicano  nell'ambito  dei propri piani operativi
annuali le iniziative che intendono assumere riguardo:
   a)  alla  costituzione  di  strutture  tecnico-amministrative   di
supporto  alle  attivita'  istituzionali  dei comuni per i compiti di
assistenza ai territori montani;
   b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  e  alla
loro  possibile  riconversione  energetica, privilegiando la raccolta
differenziata, il riciclo ed il riuso;
   c) all'organizzazione del trasporto locale  e  in  particolare  di
quello scolastico;
   d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale;
   e)  alla  realizzazione  di strutture di servizio sociale idonee a
consentire  la  permanenza  della  popolazione  anziana  nei   comuni
montani;
   f)   alla   realizzazione  e  gestione  di  strutture  sociali  di
orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali
e lavorative dei giovani nelle aree montane.
  2. I comuni possono delegare le Comunita' montane a contrarre mutui
in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti  o
altri istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi
di  carattere  sovracomunale  e  coerenti  con  il  piano di sviluppo
socio-economico.