Art. 14. Gestione associata dei servizi pubblici locali 1. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associativo di funzioni e servizi comunali, le Comunita' montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo: a) alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attivita' istituzionali dei comuni per i compiti di assistenza ai territori montani; b) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla loro possibile riconversione energetica, privilegiando la raccolta differenziata, il riciclo ed il riuso; c) all'organizzazione del trasporto locale e in particolare di quello scolastico; d) all'organizzazione dei servizi di polizia municipale; e) alla realizzazione di strutture di servizio sociale idonee a consentire la permanenza della popolazione anziana nei comuni montani; f) alla realizzazione e gestione di strutture sociali di orientamento e formazione dirette a sostenere le scelte professionali e lavorative dei giovani nelle aree montane. 2. I comuni possono delegare le Comunita' montane a contrarre mutui in loro nome e per loro conto, presso la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito, per la realizzazione di opere o interventi di carattere sovracomunale e coerenti con il piano di sviluppo socio-economico.