Art. 15.
              Strumenti di assistenza e coordinamento.
                    Lo sportello per la montagna
 
  1. Nell'ambito della conferenza permanente delle autonomie, di  cui
alla  legge  regionale  n.  17/1996,  viene  istituito un comitato di
coordinamento e di monitoraggio con il compito di promuovere la  piu'
efficace  integrazione  delle  funzioni  dei soggetti istituzionali e
delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione  dei
programmi della presente legge.
  2.  Presso  ciascuna Comunita' montana e' istituito ed attivato uno
sportello  per  la  montagna,  avente  funzioni  di  informazione  ed
assistenza  per  gli  operatori  interessati alle azioni disciplinate
dalla presente legge.
  3.  Al  fine  di  ovviare  alle difficolta' di comunicazione fra le
varie strutture e servizi territoriali lo sportello per la  montagna,
ai  sensi  dell'art.  24  della  legge n. 97/1994, favorisce altresi'
l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed  ai  servizi  non
coperti  da  segreto,  mediante  un  adeguato  sistema informatico in
collaborazione con  le  province,  comuni  e  gli  uffici  periferici
dell'amministrazione  statale  e  in grado di interconnettersi con la
rete dei sistemi informativi della Regione.
  4. La Giunta regionale, entro sei  mesi  dalla  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  emana  direttive  per  la  progettazione del
predetto  sistema  informatico   e   per   determinare   i   relativi
finanziamenti.
  5. La Giunta regionale emana, inoltre, direttive per un equilibrato
e  funzionale  decentramento  dei servizi nei comuni montani ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 97/1994 e conformemente agli  orientamenti
del CIPE in materia.