Art. 15. Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo sportello per la montagna 1. Nell'ambito della conferenza permanente delle autonomie, di cui alla legge regionale n. 17/1996, viene istituito un comitato di coordinamento e di monitoraggio con il compito di promuovere la piu' efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione dei programmi della presente legge. 2. Presso ciascuna Comunita' montana e' istituito ed attivato uno sportello per la montagna, avente funzioni di informazione ed assistenza per gli operatori interessati alle azioni disciplinate dalla presente legge. 3. Al fine di ovviare alle difficolta' di comunicazione fra le varie strutture e servizi territoriali lo sportello per la montagna, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 97/1994, favorisce altresi' l'accesso a tutte le informazioni amministrative ed ai servizi non coperti da segreto, mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con le province, comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione statale e in grado di interconnettersi con la rete dei sistemi informativi della Regione. 4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti. 5. La Giunta regionale emana, inoltre, direttive per un equilibrato e funzionale decentramento dei servizi nei comuni montani ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/1994 e conformemente agli orientamenti del CIPE in materia.