Art. 17. Fondo regionale per la montagna 1. E' istituito il fondo regionale per la montagna, la cui disponibilita' finanziaria e' assicurata da: a) la quota di competenza regionale del "Fondo nazionale per la montagna", di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994; b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente in sede di approvazione della legge di bilancio, tra i quali una quota parte dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle relative infrazioni in materia di pesca e raccolta dei prodotti del sottobosco; c) risorse specificamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti di enti pubblici, dello Stato e dell'Unione europea. 2. In attuazione di quanto stabilito al comma precedente, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 sono iscritti i seguenti capitoli con le sottoindicate dotazioni: a) cap. 7305 fondo regionale pe la montagna risorse regionali L. 1.500.000.000; b) cap. 7315 fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate L. 6.368.000.000. Alle finalita' del fondo regionale per la montagna potranno concorrere eventuali specifiche assegnazioni comunitarie. Le leggi di bilancio successive al 1997 stabiliranno le risorse occorrenti all'assegnazione di cui alla presente legge. 3. La Giunta regionale assegna alle Comunita' montane le quote del fondo regionale per la montagna secondo i seguenti criteri: a) per il 30% in misura fissa per ciascuna Comunita' montana; b) per il 20% in misura proporzionale alla popolazione residente nei comuni montani; c) per il restante 50% in misura proporzionale alla estensione del territorio montano delle diverse Comunita' montane. 4. La Giunta regionale attribuisce, altresi', al comune di Potenza le risorse ad esso spettanti in virtu' delle previsioni delle precedenti lettere b) e c). 5. Con il medesimo provvedimento di riparto, la Giunta regionale, sentita l'UNCEM, determina la quota parte da destinare a spese di funzionamento, nei limiti previsti dall'art. 35 della legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9. 6. La Giunta regionale aggiorna con cadenza biennale i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. In sede di prima applicazione della presente legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione.