Art. 17.
                   Fondo regionale per la montagna
 
  1.  E'  istituito  il  fondo  regionale  per  la  montagna,  la cui
disponibilita' finanziaria e' assicurata da:
   a) la quota di competenza regionale del "Fondo  nazionale  per  la
montagna", di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994;
   b)  altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati
annualmente in sede di approvazione della legge di  bilancio,  tra  i
quali  una  quota  parte  dei  proventi derivanti dalle concessioni e
dalle relative infrazioni in materia di pesca e raccolta dei prodotti
del sottobosco;
   c) risorse specificamente destinate allo sviluppo  della  montagna
derivanti   da   trasferimenti   di  enti  pubblici,  dello  Stato  e
dell'Unione europea.
  2. In attuazione di quanto stabilito  al  comma  precedente,  nello
stato  di  previsione  della  spesa del bilancio 1997 sono iscritti i
seguenti capitoli con le sottoindicate dotazioni:
   a)  cap.  7305 fondo regionale pe la montagna risorse regionali L.
1.500.000.000;
   b) cap. 7315 fondo  regionale  per  la  montagna  risorse  statali
vincolate L. 6.368.000.000. Alle finalita' del fondo regionale per la
montagna   potranno   concorrere  eventuali  specifiche  assegnazioni
comunitarie.  Le leggi di bilancio successive al 1997 stabiliranno le
risorse occorrenti all'assegnazione di cui alla presente legge.
  3. La Giunta regionale assegna alle Comunita' montane le quote  del
fondo regionale per la montagna secondo i seguenti criteri:
   a) per il 30% in misura fissa per ciascuna Comunita' montana;
   b)  per  il 20% in misura proporzionale alla popolazione residente
nei comuni montani;
   c) per il restante 50% in misura proporzionale alla estensione del
territorio montano delle diverse Comunita' montane.
  4. La Giunta regionale attribuisce, altresi', al comune di  Potenza
le  risorse  ad  esso  spettanti  in  virtu'  delle  previsioni delle
precedenti lettere b) e c).
  5. Con il medesimo provvedimento di riparto, la  Giunta  regionale,
sentita  l'UNCEM,  determina  la  quota parte da destinare a spese di
funzionamento, nei limiti previsti dall'art. 35 della legge regionale
17 febbraio 1993, n. 9.
  6. La Giunta regionale aggiorna con cadenza biennale i coefficienti
di riparto basati sui dati della popolazione residente.  In  sede  di
prima  applicazione  della  presente  legge si assumono le risultanze
dell'ultimo censimento generale della popolazione.