Art. 18.
                       Direttiva d'attuazione
 
  1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  la
Giunta  regionale, sentita l'U.N.C.E.M. di Basilicata e la competente
commissione consiliare, emana un'apposita direttiva di attuazione.
  2. La direttiva di attuazione deve contenere:
   a) indicazioni per la quantificazione del fondo regionale  per  la
montagna per l'anno in corso;
   b)  piano  di riparto su base provinciale delle risorse rivenienti
dal fondo regionale per la montagna;
   c)      indirizzi      alle      Comunita'       montane       per
l'aggiornamento/adeguamento   dei   piani  quadriennali  di  sviluppo
socio-economico e per la redazione  dei  relativi  programmi  annuali
operativi,  in  vista  della  realizzazione  degli  interventi  della
presente legge;
   d) indicazioni alle province per il  finanziamento  dei  programmi
annuali operativi di esecuzione presentati dalle Comunita' montane.