Art. 18. Direttiva d'attuazione 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita l'U.N.C.E.M. di Basilicata e la competente commissione consiliare, emana un'apposita direttiva di attuazione. 2. La direttiva di attuazione deve contenere: a) indicazioni per la quantificazione del fondo regionale per la montagna per l'anno in corso; b) piano di riparto su base provinciale delle risorse rivenienti dal fondo regionale per la montagna; c) indirizzi alle Comunita' montane per l'aggiornamento/adeguamento dei piani quadriennali di sviluppo socio-economico e per la redazione dei relativi programmi annuali operativi, in vista della realizzazione degli interventi della presente legge; d) indicazioni alle province per il finanziamento dei programmi annuali operativi di esecuzione presentati dalle Comunita' montane.