Art. 19. Norma transitoria 1. Al fine di procedere all'aggiornamento dei propri piani di sviluppo socio-economico, alla redazione dei relativi programmi annuali operativi ed alla loro gestione in esecuzione della presente legge, le Comunita' montane sono autorizzate a concludere apposite convenzioni con il personale da esse gia' utilizzato o utilizzato dall'amministrazione provinciale di Matera a tutto il 31 dicembre 1996 nelle attivita' di assistenza tecnica finanziate dalla Regione ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19.