Art. 19.
                          Norma transitoria
 
  1.  Al  fine  di  procedere  all'aggiornamento  dei propri piani di
sviluppo  socio-economico,  alla  redazione  dei  relativi  programmi
annuali  operativi ed alla loro gestione in esecuzione della presente
legge, le Comunita' montane sono autorizzate  a  concludere  apposite
convenzioni  con  il  personale  da esse gia' utilizzato o utilizzato
dall'amministrazione provinciale di Matera a  tutto  il  31  dicembre
1996  nelle  attivita' di assistenza tecnica finanziate dalla Regione
ai sensi della legge regionale 20 giugno 1979, n. 19.