Art. 3. Carta della destinazione d'uso del territorio 1. Le Comunita' montane, insieme al piano di sviluppo socio-economico, provvedono a formare la carta di destinazione d'uso del proprio territorio, individuandone gli indirizzi fondamentali di organizzazione, con il supporto ed il coordinamento della Regione. 2. La carta di destinazione d'uso del territorio e' elaborata in scala 1:10.000, e definisce le aree di prevalente interesse agro-silvo-pastorale e di particolare valenza ambientale e paesistica; individua inoltre le linee di sviluppo residenziale, produttivo, turistico dei servizi e delle infrastrutture. 3. La carta di destinazione d'uso del territorio concorre con il piano di sviluppo socio-economico alla formazione del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. La carta di cui al presente articolo puo' estendersi, per uniformita' di programmazione, ai territori montani non ricadenti nelle Comunita' montane, previo accordo di programma con i comuni interessati. 5. I comuni, nella redazione dei loro strumenti urbanistici, terranno conto delle indicazioni contenute nella carta di destinazione d'uso di cui al presente articolo.