Art. 3.
            Carta della destinazione d'uso del territorio
 
  1.  Le  Comunita'   montane,   insieme   al   piano   di   sviluppo
socio-economico,  provvedono a formare la carta di destinazione d'uso
del proprio territorio, individuandone gli indirizzi fondamentali  di
organizzazione, con il supporto ed il coordinamento della Regione.
  2.  La  carta  di destinazione d'uso del territorio e' elaborata in
scala  1:10.000,  e  definisce  le  aree  di   prevalente   interesse
agro-silvo-pastorale   e   di   particolare   valenza   ambientale  e
paesistica; individua inoltre  le  linee  di  sviluppo  residenziale,
produttivo, turistico dei servizi e delle infrastrutture.
  3.  La  carta  di destinazione d'uso del territorio concorre con il
piano  di  sviluppo  socio-economico  alla   formazione   del   piano
territoriale  di  coordinamento ai sensi dell'art. 29, comma 4, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
  4.  La  carta  di  cui  al  presente  articolo puo' estendersi, per
uniformita' di programmazione, ai  territori  montani  non  ricadenti
nelle  Comunita'  montane,  previo  accordo di programma con i comuni
interessati.
  5. I  comuni,  nella  redazione  dei  loro  strumenti  urbanistici,
terranno   conto   delle   indicazioni   contenute   nella  carta  di
destinazione d'uso di cui al presente articolo.