Art. 4.
               Organizzazioni montane per la gestione
                    di beni agro-silvo-pastorali
 
  1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente  legge,  la
Giunta regionale, sentite le Comunita' montane, procede al censimento
delle  organizzazioni  montane,  anche  unite  in comunanze, comunque
denominate e propone al  consiglio  apposita  legge  di  riordino  in
conformita'  ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio
1994, n.  97.
  2. Le  Comunita'  montane,  possono  decentrare  i  propri  servizi
tecnico-amministrativi    in    favore    degli   appartenenti   alle
organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.