Art. 4. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali 1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunita' montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al consiglio apposita legge di riordino in conformita' ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. 2. Le Comunita' montane, possono decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.