Art. 5. Azioni di tutela e valorizzazione ambientale 1. Le Comunita' montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformita' con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo socio-economico e possono comprendere anche i territori montani limitrofi, non ricadenti nella Comunita' montana, che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico. 3. Per azioni di tutela e valorizzazione ambientale si intendono interventi organici rivolti: a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi; b) alla regimentazione dei corsi d'acqua ed alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed idrica-rurale; c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di discariche abusive o abbandonate; d) alla conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonche' alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale; e) alla tutela delle emergenze monumentali, architettoniche e culturali presenti nel territorio montano, nonche' alla valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale; f) alla sistemazione e miglioramento dei pascoli, nonche' delle aree verdi da destinare ad uso pubblico. 4. Per la realizzazione di piccole opere e lo svolgimento di attivita' di manutenzione ambientale e forestale, elencate al precedente terzo comma, relative a proprieta' agro-silvo-pastorali, le Comunita' montane possono concedere contributi fino al 75% del loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza: a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale e cooperative agricole; b) altri imprenditori agricoli, singoli o associati, tra cui quelli operanti a tempo parziale; c) consorzi di miglioramento fondiario; d) altri soggetti riconosciuti idonei alla esecuzione dell'intervento. 5. Gli interventi di tutela e valorizzazione ambientale in aree naturali protette hanno titolo di precedenza e vengono attuati mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.