Art. 5.
            Azioni di tutela e valorizzazione ambientale
 
  1.  Le  Comunita'  montane  attuano   le   azioni   di   tutela   e
valorizzazione  ambientale  in  aderenza  alla  vigente  normativa in
materia di piani paesistici ed in conformita' con i piani di bacino a
rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla  legge  18  maggio
1989, n. 183.
  2.  Gli  interventi  di  cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di
sviluppo socio-economico e  possono  comprendere  anche  i  territori
montani   limitrofi,  non  ricadenti  nella  Comunita'  montana,  che
costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
  3. Per azioni di tutela e valorizzazione  ambientale  si  intendono
interventi organici rivolti:
   a) alla sistemazione idrogeologica dei terreni ed alla loro difesa
attiva dai fenomeni di erosione e dai processi franosi;
   b)  alla  regimentazione  dei  corsi  d'acqua  ed  alla  razionale
utilizzazione  delle  risorse  idriche  superficiali  e   sotterranee
mediante la costruzione di una sufficiente rete idraulica, irrigua ed
idrica-rurale;
   c) al recupero ambientale di aree dismesse, di cave e torbiere, di
discariche abusive o abbandonate;
   d)  alla  conservazione degli ecosistemi di alta montagna, nonche'
alla salvaguardia del paesaggio montano e rurale;
   e) alla tutela  delle  emergenze  monumentali,  architettoniche  e
culturali    presenti    nel   territorio   montano,   nonche'   alla
valorizzazione dei centri minori e del patrimonio edilizio rurale;
   f)  alla  sistemazione  e miglioramento dei pascoli, nonche' delle
aree verdi da destinare ad uso pubblico.
  4. Per la realizzazione  di  piccole  opere  e  lo  svolgimento  di
attivita'   di  manutenzione  ambientale  e  forestale,  elencate  al
precedente terzo comma, relative a  proprieta'  agro-silvo-pastorali,
le  Comunita'  montane  possono  concedere contributi fino al 75% del
loro costo ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:
   a)  coltivatori  diretti,  singoli  ed   associati,   imprenditori
agricoli a titolo principale e cooperative agricole;
   b)  altri  imprenditori  agricoli,  singoli  o  associati, tra cui
quelli operanti a tempo parziale;
   c) consorzi di miglioramento fondiario;
   d)   altri   soggetti   riconosciuti   idonei   alla    esecuzione
dell'intervento.
  5.  Gli  interventi  di  tutela e valorizzazione ambientale in aree
naturali protette  hanno  titolo  di  precedenza  e  vengono  attuati
mediante accordi di programma con gli enti gestori delle stesse.