Art. 6.
       Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale
 
  1.  Le  Comunita'  montane,  singole  o associate, d'intesa con gli
altri  enti   interessati,   promuovono   la   conservazione   e   la
valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme:
   a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
   b) accordi di programma con enti pubblici;
   c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva,
qualora  lo  richiedono  i  proprietari  di almeno i tre quarti della
superficie interessata;
   d) la promozione di associazioni  di  proprietari  finalizzate  al
rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi.
  2.  Le Comunita' montane svolgono specifici compiti di salvaguardia
del territorio forestale per  favorirne  la  utilizzazione  per  fini
produttivi,  turistici,  ricreativi  ed  a  tale  scopo,  svolgono le
seguenti attivita':
   a)  valorizzazione  del  patrimonio  silvo-forestale  degli  enti,
mediante specifici piani di assestamento;
   b)  sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio
montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa
del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversita' atmosferiche;
   c) manutenzione e recupero produttivo delle zone  da  destinazione
agro-silvo-pastorale  e in particolare delle superfici agro-forestali
abbandonate;
   d) iniziative a carattere produttivo  per  la  salvaguardia  e  la
migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco.
  3.  Le  azioni  organiche  del  presente  articolo  concorrono allo
sviluppo dell'economia del legno che la Regione  promuove  attraverso
uno  specifico  piano  di  settore  con  l'obiettivo di migliorare lo
sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera.
  4. Le Comunita' montane, su delega  dei  comuni  e  di  altri  enti
pubblici possono gestire le proprieta' silvo-pastorali degli stessi.
  5.  Le  Comunita'  montane  possono  affidare  il  compimento delle
attivita' di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'art. 17  della
legge  n.  97/1994, secondo le modalita' ed i limiti ivi contemplati,
con priorita' alle cooperative di produzione  agricola  e  di  lavoro
agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la
loro attivita' nei comuni montani.