Art. 6. Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale 1. Le Comunita' montane, singole o associate, d'intesa con gli altri enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme: a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati; b) accordi di programma con enti pubblici; c) la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata; d) la promozione di associazioni di proprietari finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi. 2. Le Comunita' montane svolgono specifici compiti di salvaguardia del territorio forestale per favorirne la utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi ed a tale scopo, svolgono le seguenti attivita': a) valorizzazione del patrimonio silvo-forestale degli enti, mediante specifici piani di assestamento; b) sistemazione idraulico-forestale e manutenzione del territorio montano, mediante lavori di forestazione, di sorveglianza e di difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversita' atmosferiche; c) manutenzione e recupero produttivo delle zone da destinazione agro-silvo-pastorale e in particolare delle superfici agro-forestali abbandonate; d) iniziative a carattere produttivo per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco. 3. Le azioni organiche del presente articolo concorrono allo sviluppo dell'economia del legno che la Regione promuove attraverso uno specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera. 4. Le Comunita' montane, su delega dei comuni e di altri enti pubblici possono gestire le proprieta' silvo-pastorali degli stessi. 5. Le Comunita' montane possono affidare il compimento delle attivita' di cui al comma 2, ai soggetti previsti dall'art. 17 della legge n. 97/1994, secondo le modalita' ed i limiti ivi contemplati, con priorita' alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attivita' nei comuni montani.