Art. 7.
            Azioni di rianimazione demografica e sociale
 
  1.  Allo  scopo  di  favorire  il  riequilibrio  insediativo  ed il
recupero dei centri abitati di montagna, le Comunita' montane possono
concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili
da destinare a prima abitazione a favore di coloro che  trasferiscono
la  propria  residenza  e  dimora  abituale,  unitamente alla propria
attivita' economica, da comuni non montani a comuni montani.
  2. Gli stessi benefici  sono  concessi,  a  coloro  che,  pur  gia'
residenti in comuni montani, vi trasferiscono la propria attivita' da
un comune non montano.
  3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma
dell'art.  19  della  legge  n.  97/1994 nei comuni con meno di 5.000
abitanti che verranno individuati dalla Giunta regionale,  sentite le
Comunita' montane, entro sei  mesi  dalla  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  preferenza  per  i comuni interessati da gravi
processi di degrado del tessuto demografico.
  4. Le Comunita' montane, inoltre, possono concedere  contributi  ai
residenti  in territori montani per interventi non assistiti da altri
contributi, riguardanti l'approvvigionamento  idrico,  la  viabilita'
rurale,   le  linee  telefoniche  ed  il  potenziamento  delle  linee
elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle  zone  perimetrate
dai   piani   regolatori   quali   aree   a  prevalente  destinazione
residenziale. I fondi cosi'  disponibili  possono  essere  utilizzati
anche  per territori montani limitrofi, ancorche' non ricadenti nella
Comunita' montana, previa convenzione con i comuni interessati.
  5. L'entita' dei  contributi  del  presente  articolo  puo'  essere
differenziata  per  sub-aree  in relazione alle rispettive condizioni
del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento
demografico.