Art. 7. Azioni di rianimazione demografica e sociale 1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunita' montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attivita' economica, da comuni non montani a comuni montani. 2. Gli stessi benefici sono concessi, a coloro che, pur gia' residenti in comuni montani, vi trasferiscono la propria attivita' da un comune non montano. 3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano, a norma dell'art. 19 della legge n. 97/1994 nei comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati dalla Giunta regionale, sentite le Comunita' montane, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con preferenza per i comuni interessati da gravi processi di degrado del tessuto demografico. 4. Le Comunita' montane, inoltre, possono concedere contributi ai residenti in territori montani per interventi non assistiti da altri contributi, riguardanti l'approvvigionamento idrico, la viabilita' rurale, le linee telefoniche ed il potenziamento delle linee elettriche di case e agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi cosi' disponibili possono essere utilizzati anche per territori montani limitrofi, ancorche' non ricadenti nella Comunita' montana, previa convenzione con i comuni interessati. 5. L'entita' dei contributi del presente articolo puo' essere differenziata per sub-aree in relazione alle rispettive condizioni del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.