Art. 8. Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria 1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita' agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge n. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilita' finanziarie per la formazione della proprieta' coltivatrice, ai seguenti beneficiari: a) coltivatori diretti di eta' compresa tra diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane; b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97/1994; c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per cento, da giovani di eta' compresa tra i diciotti e i quarant'anni residenti in comuni montani. 2. Le Comunita' montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.