Art. 8.
                Interventi per i giovani agricoltori
                  e per la ricomposizione fondiaria
 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  dei  giovani   all'attivita'
agricola,  di  evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle
zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria,  ai
sensi dell'art.  13, comma 4, della legge n. 97/1994, la Regione e la
Cassa  per  la  formazione  della proprieta' contadina, istituita con
decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, accordano la preferenza nel
finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30
per cento delle disponibilita' finanziarie per  la  formazione  della
proprieta' coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
   a)   coltivatori  diretti  di  eta'  compresa  tra  diciotto  e  i
quarant'anni, residenti nelle zone montane;
   b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge
3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle
quote degli  altri  coeredi  e  residenti  nelle  zone  montane,  che
intendono  acquisire  alla  scadenza del rapporto di affitto le quote
medesime  secondo le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5
della legge n. 97/1994;
   c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle  quali
la  compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 30 per
cento, da giovani di eta' compresa tra i diciotti  e  i  quarant'anni
residenti in comuni montani.
  2.  Le  Comunita'  montane possono concedere contributi a copertura
delle spese relative agli atti di  compravendita  e  di  permuta  dei
terreni, al fine di facilitare la ricomposizione fondiaria.