Art. 9.
       Tutela dei prodotti tipici e della produzione lattiera
 
  1.  I  prodotti  tipici  dei  territori  montani  ai quali e' stata
riconosciuta la "denominazione di origine" o "indicazione geografica"
ai sensi del Reg. CEE 2081/92, sono segnalati al competente Ministero
delle risorse agricole, sentite le Comunita' montane interessate,  ai
fini   dell'iscrizione   all'albo   dei   prodotti   di   montagna  e
dell'attribuzione della menzione aggiuntiva "prodotto della  montagna
italiana".
  2.  La  Giunta  regionale  stabilisce entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge gli interventi e le  risorse  finanziarie
finalizzate  alla  promozione ed alla commercializzazione di prodotti
agro-alimentari autorizzati  alla  suddetta  menzione  nonche'  degli
altri  prodotti  alimentari  e  non  che  siano tipici della montagna
lucana.
  3. Al fine di favorire nelle aree montane la  ristrutturazione  del
settore della produzione lattiera e di consentire alle aziende ivi
 operanti  la  realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale
inserisce prioritariamente le aree di montagna fra le  zone  omogenee
per  la  acquisizione delle quote di latte nel rispetto dei vincoli e
delle condizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468.