Art. 9. Tutela dei prodotti tipici e della produzione lattiera 1. I prodotti tipici dei territori montani ai quali e' stata riconosciuta la "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del Reg. CEE 2081/92, sono segnalati al competente Ministero delle risorse agricole, sentite le Comunita' montane interessate, ai fini dell'iscrizione all'albo dei prodotti di montagna e dell'attribuzione della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana". 2. La Giunta regionale stabilisce entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli interventi e le risorse finanziarie finalizzate alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti agro-alimentari autorizzati alla suddetta menzione nonche' degli altri prodotti alimentari e non che siano tipici della montagna lucana. 3. Al fine di favorire nelle aree montane la ristrutturazione del settore della produzione lattiera e di consentire alle aziende ivi operanti la realizzazione di redditi adeguati, la Giunta regionale inserisce prioritariamente le aree di montagna fra le zone omogenee per la acquisizione delle quote di latte nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468.