Art. 2. Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1 1. Il termine di validita' della riclassificazione dei complessi ricettivi turistici all'aperto attribuita ai sensi del comma primo dell'art. 7 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 1 e' prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici all'aria aperta. 2. La nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici all'aria aperta fissa il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del comma quinto dell'art 7 della L.R. n. 1 del 1985. 3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma 1 e' possibile provvedere alla modifica della classificazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 1 del 1985.