Art. 2.
    Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1
 
  1.  Il  termine  di validita' della riclassificazione dei complessi
ricettivi turistici all'aperto attribuita ai sensi  del  comma  primo
dell'art.  7  della  L.R.  7  gennaio  1985,  n.  1 e' prorogato fino
all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale concernente  i
complessi turistici all'aria aperta.
  2.  La nuova disciplina regionale concernente i complessi turistici
all'aria aperta fissa il termine per la presentazione della  denuncia
contenente  gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi
del comma quinto dell'art 7 della L.R. n. 1 del 1985.
  3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma  1  e'
possibile  provvedere  alla  modifica  della classificazione ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n. 1 del 1985.