(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Modifiche alla L.R. 4 aprile 1985, n. 11
 
  1.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  3 della L.R. n. 11 del 1985,
concernente "Norme in materia di promozione delle attivita' teatrali,
musicali e cinematografiche", e' aggiunto il seguente comma:
  "Per gli interventi di cui al comma 1  la  Regione  puo'  concedere
contributi  in  conto  capitale fino a un massimo del 50% della spesa
ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata  nella  misura
non  superiore  al  40%  del tasso applicato dall'Istituto di credito
concedente".
  2. Dopo l'art. 7 della L.R. n. 11 del 1985 e' aggiunto il  seguente
articolo:
  "Art.  7-bis.  - 1. La Regione puo' contribuire alla formazione del
fondo rischi di Consorzi fidi di garanzia operanti nel settore del lo
spettacolo  o  di  sezioni  speciali  riservate  allo  spettacolo  di
Consorzi fidi operanti anche in altri settori economici.
  2. I criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi da
assegnare sono fissati in sede di approvazione del piano triennale di
cui all'art. 8".
  3. L'art. 8 della L.R. n. 11 del 1985 e' cosi' sostituito:
  "Art.  8  (Piano triennale e programma annuale).  - 1. Il Consiglio
regionale approva il piano triennale degli interventi  di  promozione
delle attivita' teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.
  2. Il programma annuale degli interventi e' approvato dalla Giunta,
sulla base delle domande presentate in conformita' con le indicazioni
contenute nel piano triennale.
  3.  La  Giunta  formula  il piano triennale ed il programma annuale
previa acquisizione del parere del Comitato tecnico di  cui  all'art.
9".
  4. L'art. 10 della L.R. n. 11 del 1985 e' cosi' sostituito:
  "Art.  10 (Presentazione delle domande).  - 1. La Giunta regionale,
entro il mese di giugno di ogni anno, emana apposite direttive per la
presentazione delle domande.
  2. Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono  essere
presentate  alla  Giunta  regionale  entro  il 30 settembre dell'anno
precedente a quello cui i programmi si riferiscono.
  3. Copia delle domande di cui  al  comma  precedente  va  inoltrata
anche alle Province interessate.
  4.  Le Province, entro il 30 ottobre, esprimono le proprie motivate
valutazioni con particolare riferimento  all'incidenza  dei  progetti
sulla   organizzazione   culturale   negli   ambiti  territoriali  di
competenza".
  5. Al primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985 le  parole
"del  Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "della Giunta
regionale".
  6. Tra il terzo e il quarto comma dell'art. 11 della L.R. n. 11 del
1985 e' inserito il seguente comma:
  "I contributi in conto interessi di cui  all'art.  3  sono  erogati
agli  Istituti  di  credito concedenti il prestito in soluzione unica
anticipata scontando all'attualita' le rate costanti  posticipate  di
concorso  regionale.  In caso di mancata attuazione degli interventi,
si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo".
  7.  Sono  abrogati  l'art. 12 ed il quarto comma dell'art. 14 della
L.R. n. 11 del 1985.