Art. 3. Modifiche alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30 1. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 30 del 1986, concernente "Intervento per la promozione della pratica sportiva e delle attivita' motorie e ricreative nel tempo libero", e' cosi' sostituito: "1. La Regione finanzia progetti di iniziativa pubblica e privata mediante contributi in conto capitale o in conto interessi, questi ultimi anche in forma attualizzata: a) per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico; b) per l'acquisto o la locazione anche finanziaria di attrezzature ad uso sportivo o ricreativo.". 2. Il comma 4 dell' art. 9 della L.R. n. 30 del 1986 e' cosi' sostituito: "4. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'ari. 5 e dall'art. 6, l'elenco delle iniziative da finanziare e' approvato dalla Giunta regionale, secondo le modalita' fissate nel relativo programma di settore di cui all'art. 3.".