Art. 3.
              Modifiche alla L.R. 25 agosto 1986, n. 30
 
  1.  Il  comma  1 dell'art. 5 della L.R. n. 30 del 1986, concernente
"Intervento  per  la  promozione  della  pratica  sportiva  e   delle
attivita'   motorie   e   ricreative  nel  tempo  libero",  e'  cosi'
sostituito:
  "1. La Regione finanzia progetti di iniziativa pubblica  e  privata
mediante  contributi  in  conto capitale o in conto interessi, questi
ultimi anche in forma attualizzata:
   a) per la  costruzione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione,  la
manutenzione  straordinaria  e  l'acquisto  di  impianti  sportivi  e
ricreativi destinati ad uso pubblico;
   b) per l'acquisto o la locazione anche finanziaria di attrezzature
ad uso sportivo o ricreativo.".
  2. Il comma 4 dell' art. 9 della L.R.  n.  30  del  1986  e'  cosi'
sostituito:
  "4. Per gli interventi previsti dal comma 2 dell'ari. 5 e dall'art.
6,  l'elenco delle iniziative da finanziare e' approvato dalla Giunta
regionale, secondo le modalita' fissate  nel  relativo  programma  di
settore di cui all'art. 3.".