Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 5 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 12 maggio 1997 LA FORGIA