Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli  interventi  previsti
dagli  articoli  1  e  5  della  presente legge, la Regione fa fronte
mediante l'istituzione di appositi capitoli  nella  parte  spesa  del
bilancio    regionale    che   verranno   dotati   della   necessaria
disponibilita' in sede  approvazione della legge annuale di bilancio,
a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977,  n.
31 e successive modificazioni.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 12 maggio 1997
 
                              LA FORGIA