(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art.  24  della  L.R.  24  dicembre  1996,  n.  50,  e'  cosi'
sostituito:
  "Art.  24  (Disposizioni  transitorie).    -  1.  Gli  organismi di
gestione previsti dall'art. 5 sono costituiti entro  sei  mesi  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge; alla medesima data
decadono gli organi delle Aziende istituite ai sensi  della  L.R.  19
ottobre   1990,   n.  46,  i  quali  sono  tenuti  a  presentare  una
ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere.
  2. Nelle more della costituzione degli organismi previsti dall'art.
5, le Aziende  di  cui  alla  L.R.  n.  46  del  1990  continuano  ad
esercitare  le funzioni loro attribuite nel rispetto delle previsioni
della  presente  legge,  ad   eccezione   del   Bilancio   consuntivo
dell'esercizio 1996 e del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997
che  sono  approvati  dai Comuni di riferimento ai sensi dell'art. 27
della L.R. n. 46 del 1990".
  2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 27  della  L.R.
n.  50  del  1996,  sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto
previsto dal comma 2 dell'art. 24".