(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 24 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, e' cosi' sostituito: "Art. 24 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli organismi di gestione previsti dall'art. 5 sono costituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla medesima data decadono gli organi delle Aziende istituite ai sensi della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, i quali sono tenuti a presentare una ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere. 2. Nelle more della costituzione degli organismi previsti dall'art. 5, le Aziende di cui alla L.R. n. 46 del 1990 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto delle previsioni della presente legge, ad eccezione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 1996 e del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 che sono approvati dai Comuni di riferimento ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 46 del 1990". 2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 27 della L.R. n. 50 del 1996, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24".