Art. 2.
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art.  127,
comma  2, della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto
regionale  ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 12 maggio 1997
                              LA FORGIA