Art. 10. Registrazione di carico e scarico 1. I commercianti e gli allevatori per il commercio di animali esotici devono munirsi di apposito registro di carico e scarico conforme all'Allegato V e regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente. 2. La regolare tenuta del registro di carico e scarico e' periodicamente verificata, almeno una volta l'anno, nel corso degli interventi di vigilanza di cui all'articolo 11.