Art. 10.
                  Registrazione di carico e scarico
 
  1.  I  commercianti  e  gli  allevatori per il commercio di animali
esotici devono munirsi di  apposito  registro  di  carico  e  scarico
conforme   all'Allegato   V  e  regolarmente  vidimato  dal  Servizio
Veterinario territorialmente competente.
  2.  La  regolare  tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  e'
periodicamente  verificata,  almeno una volta l'anno, nel corso degli
interventi di vigilanza di cui all'articolo 11.