Art. 11. Vigilanza e controllo 1. La vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio o altro organo tecnico eventualmente preposto alla materia, controlla periodicamente, almeno una volta l'anno, le condizioni di detenzione degli animali esotici in stato di cattivita', nonche' le condizioni di manutenzione ed efficienza delle strutture di cui agli articoli 5 e 6. 2. Lo stato di cattiva detenzione degli animali, nonche' l'assenza o l'irregolarita' delle certificazioni di origine e/o di detenzione, allevamento e commercio degli animali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 89/1990.