Art. 11.
                        Vigilanza e controllo
 
  1.  La  vigilanza  del  Servizio  Veterinario  dell'Azienda  U.S.L.
competente  per  territorio  o  altro  organo  tecnico  eventualmente
preposto alla materia, controlla  periodicamente,  almeno  una  volta
l'anno, le condizioni di detenzione degli animali esotici in stato di
cattivita', nonche' le condizioni di manutenzione ed efficienza delle
strutture di cui agli articoli 5 e 6.
  2.  Lo stato di cattiva detenzione degli animali, nonche' l'assenza
o l'irregolarita' delle certificazioni di origine e/o di  detenzione,
allevamento  e commercio degli animali, comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 89/1990.