Art. 12.
                       Modalita' di trasporto
 
  1. Gli animali di cui al presente regolamento, che vengono  spediti
da  o  verso  il  territorio regionale, o comunque che vi transitano,
debbono essere posti in  contenitori  conformi  alle  esigenze  delle
singole  specie, con riferimento a norme e regolamenti internazionali
esistenti in materia.
  2. I colli che contengono animali  spediti,  devono  consentire  un
sufficiente  ricambio  di  aria in relazione alla specie ed al numero
degli animali contenuti e devono essere tenuti in luoghi  areati  non
esposti  a  temperature  troppo  calde  o  fredde  in  relazione alle
esigenze della specie trasportata.
  3. Qualora il trasporto duri piu' di 12 ore deve essere  assicurata
la cura delle esigenze fisiologiche dell'animale trasportato.
  4.  Gli  automezzi che trasportano mammiferi di grande mole, devono
avere pavimenti e pareti ben connessi, in modo da evitare, durante il
trasporto, spargimento  di  liquidi  fisiologici.  I  pavimenti  sono
dotati  di  vasche  per  la  raccolta  dei  liquidi  e  la cubatura e
l'areazione del mezzo di trasporto deve essere confacente alla specie
ed al numero degli animali trasportati.
  5.  Per i mammiferi di qualunque specie che ne hanno necessita', il
pavimento  degli  automezzi  e  dei  contenitori  sono  costruiti  in
materiale  antisdrucciolo;  le  operazioni  di carico e scarico degli
animali   dai   mezzi   di   trasporto   devono   avvenire    tramite
l'utilizzazione  di  piani di carico atti a garantire l'incolumita' e
il benessere degli animali trasportati.
  6. I pavimenti e le pareti dei mezzi  di  trasporto  degli  animali
devono  comunque  essere  privi  di  qualunque  sporgenza  che  possa
arrecare danno all'animale durante il trasporto.