Art. 12. Modalita' di trasporto 1. Gli animali di cui al presente regolamento, che vengono spediti da o verso il territorio regionale, o comunque che vi transitano, debbono essere posti in contenitori conformi alle esigenze delle singole specie, con riferimento a norme e regolamenti internazionali esistenti in materia. 2. I colli che contengono animali spediti, devono consentire un sufficiente ricambio di aria in relazione alla specie ed al numero degli animali contenuti e devono essere tenuti in luoghi areati non esposti a temperature troppo calde o fredde in relazione alle esigenze della specie trasportata. 3. Qualora il trasporto duri piu' di 12 ore deve essere assicurata la cura delle esigenze fisiologiche dell'animale trasportato. 4. Gli automezzi che trasportano mammiferi di grande mole, devono avere pavimenti e pareti ben connessi, in modo da evitare, durante il trasporto, spargimento di liquidi fisiologici. I pavimenti sono dotati di vasche per la raccolta dei liquidi e la cubatura e l'areazione del mezzo di trasporto deve essere confacente alla specie ed al numero degli animali trasportati. 5. Per i mammiferi di qualunque specie che ne hanno necessita', il pavimento degli automezzi e dei contenitori sono costruiti in materiale antisdrucciolo; le operazioni di carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono avvenire tramite l'utilizzazione di piani di carico atti a garantire l'incolumita' e il benessere degli animali trasportati. 6. I pavimenti e le pareti dei mezzi di trasporto degli animali devono comunque essere privi di qualunque sporgenza che possa arrecare danno all'animale durante il trasporto.