Art. 13. Vigilanza sui circhi equestri 1. Al fine di consentire la vigilanza esercitata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, i circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti, prima di ogni insediamento nel territorio regionale, devono segnalare, con almeno cinque giorni di anticipo all'Assessorato Regionale competente in materia di medicina veterinaria, il luogo dove intendono insediarsi, la durata della permanenza, la specie ed il numero degli animali al seguito. 2. L'ufficio regionale di cui al precedente comma comunica al Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente l'arrivo dei circhi equestri, dei serragli e dei giardini zoologici viaggianti entro le ventiquattro ore lavorative successive al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.