Art. 13.
                    Vigilanza sui circhi equestri
 
  1. Al fine di  consentire  la  vigilanza  esercitata  dal  Servizio
Veterinario  dell'Azienda  U.S.L. competente per territorio, i circhi
equestri, i serragli ed i giardini  zoologici  viaggianti,  prima  di
ogni  insediamento  nel  territorio  regionale, devono segnalare, con
almeno cinque giorni di anticipo all'Assessorato Regionale competente
in  materia  di  medicina  veterinaria,  il  luogo   dove   intendono
insediarsi,  la durata della permanenza, la specie ed il numero degli
animali al seguito.
  2. L'ufficio regionale di  cui  al  precedente  comma  comunica  al
Servizio  Veterinario  dell'Azienda  USL  territorialmente competente
l'arrivo dei circhi equestri, dei serragli e dei  giardini  zoologici
viaggianti   entro  le  ventiquattro  ore  lavorative  successive  al
ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.