Art. 14.
                      Disposizione transitoria
 
  1.  I  commercianti  di  animali  esotici  gia'  in   possesso   di
autorizzazione alla vendita, qualora intendano continuare la vendita,
devono,   entro   sei   mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, presentare al Sindaco competente  per  territorio  nuova
istanza  autorizzativa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale
89/1990 e del regolamento.
  Il presente regolamento regionale sara' pubblicato  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.
   Roma, 27 gennaio 1997
                              BADALONI
  Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio  1996,
con  deliberazione  n. 214, vistata dalla Commissione di controllo in
data 27 novembre 1996, con verbale n. 1280/2.
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  (Omissis).