Art. 14. Disposizione transitoria 1. I commercianti di animali esotici gia' in possesso di autorizzazione alla vendita, qualora intendano continuare la vendita, devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Sindaco competente per territorio nuova istanza autorizzativa ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 89/1990 e del regolamento. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 27 gennaio 1997 BADALONI Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 1996, con deliberazione n. 214, vistata dalla Commissione di controllo in data 27 novembre 1996, con verbale n. 1280/2. ------ (Omissis).