Art. 2. Domande per la detenzione 1. I soggetti interessati a detenere animali esotici, sono tenuti a compilare domanda di autorizzazione, di cui all'Allegato I, da inoltrare, per mezzo del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' Sanitaria Locale - U.S.L. - territorialmente competente, al Sindaco del luogo entro Otto giorni dall'inizio della detenzione dell'animale o dalla nascita in stato di cattivita' ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 89/1990. 2. Alla domanda, oltre ai certificati di cui all'Allegato I, deve essere allegata, solo per le specie per le quali e' prevista ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 e della legge 7 febbraio 1992, n. 150, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES - Corpo forestale dello Stato.