Art. 2.
                      Domande per la detenzione
 
  1. I soggetti interessati a detenere animali esotici, sono tenuti a
compilare domanda  di  autorizzazione,  di  cui  all'Allegato  I,  da
inoltrare,  per  mezzo  del  Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
Sanitaria Locale - U.S.L. - territorialmente competente,  al  Sindaco
del luogo entro Otto giorni dall'inizio della detenzione dell'animale
o dalla nascita in stato di cattivita' ai sensi dell'articolo 4 della
legge regionale 89/1990.
  2.  Alla  domanda, oltre ai certificati di cui all'Allegato I, deve
essere allegata, solo per le specie per le quali e' prevista ai sensi
del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, del  decreto  ministeriale
31  dicembre  1983  e  della  legge  7  febbraio  1992, n. 150, copia
autentica della denuncia di possesso al Servizio Certificazioni CITES
- Corpo forestale dello Stato.