Art. 4. Fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni 1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, sono presentate dall'interessato al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, che provvede a compiere gli accertamenti previsti per la fase istruttoria. 2. Spetta in particolare al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.: a) accertare la regolarita' della domanda e della documentazione allegata; b) accertare mediante colloquio, la conoscenza da parte del possessore dell'animale, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene riferite alle categorie di animali di cui all'allegato III del regolamento; c) accertare i requisiti strutturali indicati all'articolo 5 del regolamento, ed i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree destinate ad ospitare gli animali anche in relazione alla sicurezza delle persone. 3. Compiuti gli accertamenti, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. inoltra, per il parere obbligatorio, la pratica, corredata dell'esito favorevole degli accertamenti, alla Commissione Tecnica Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 89/1990. 4. Acquisito il parere obbligatorio della Commissione Tecnica Regionale, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., trasmette la domanda per l'autorizzazione al Sindaco del luogo corredata del proprio parere favorevole.