Art. 4.
        Fase istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni
 
  1.  Le  domande  di autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, sono
presentate  dall'interessato  al  Servizio  Veterinario  dell'Azienda
U.S.L.  competente  per  territorio,  che  provvede  a  compiere  gli
accertamenti previsti per la fase istruttoria.
  2. Spetta  in  particolare  al  Servizio  Veterinario  dell'Azienda
U.S.L.:
   a)  accertare  la regolarita' della domanda e della documentazione
allegata;
   b) accertare  mediante  colloquio,  la  conoscenza  da  parte  del
possessore   dell'animale,  delle  principali  nozioni  di  zoologia,
etologia  ed  igiene  riferite  alle  categorie  di  animali  di  cui
all'allegato III del regolamento;
   c)  accertare  i requisiti strutturali indicati all'articolo 5 del
regolamento, ed i requisiti igienico-sanitari dei  ricoveri  e  delle
aree  destinate  ad  ospitare  gli  animali  anche  in relazione alla
sicurezza delle persone.
  3. Compiuti gli accertamenti, il Servizio Veterinario  dell'Azienda
U.S.L.  inoltra,  per  il  parere obbligatorio, la pratica, corredata
dell'esito favorevole degli accertamenti,  alla  Commissione  Tecnica
Regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 89/1990.
  4.  Acquisito  il  parere  obbligatorio  della  Commissione Tecnica
Regionale, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L., trasmette  la
domanda  per  l'autorizzazione  al  Sindaco  del  luogo corredata del
proprio parere favorevole.