Art. 5.
                      Requisiti delle strutture
 
  1. Gli animali esotici, ai fini della detenzione, debbono disporre:
   a) di uno  spazio  sufficiente  che  tenga  conto  delle  esigenze
comportamentali della specie;
   b) di un ricovero interno adeguatamente riscaldato che tenga conto
dell'habitat e delle abitudini della specie;
   c)  di  una piscina di dimensioni adeguate nel caso di animali che
necessitino di acqua per bagnarsi.
  2. Gli animali che possono nuocere alla  sicurezza  delle  persone,
debbono  disporre,  a  seconda del tipo, di recinzioni, di gabbie, di
stalle o di contenitori.
  3. Tutte le recinzioni, le gabbie, le stalle devono  essere  dotate
di  porte  robuste,  manovrabili  e  bloccabili  dall'esterno, atte a
separare due parti della recinzione o dalla  gabbia  o  questa  dalla
stalla,  in  modo  che  gli  addetti alle pulizie possano lavorare in
condizioni di sicurezza.
  4. Prima dell'acquisizione dell'animale, il detentore deve ottenere
dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. il preventivo  nullaosta
tecnico concernente l'idoneita' della recinzione, della gabbia, della
stalla o del contenitore destinato ad accogliere l'animale.