Art. 5. Requisiti delle strutture 1. Gli animali esotici, ai fini della detenzione, debbono disporre: a) di uno spazio sufficiente che tenga conto delle esigenze comportamentali della specie; b) di un ricovero interno adeguatamente riscaldato che tenga conto dell'habitat e delle abitudini della specie; c) di una piscina di dimensioni adeguate nel caso di animali che necessitino di acqua per bagnarsi. 2. Gli animali che possono nuocere alla sicurezza delle persone, debbono disporre, a seconda del tipo, di recinzioni, di gabbie, di stalle o di contenitori. 3. Tutte le recinzioni, le gabbie, le stalle devono essere dotate di porte robuste, manovrabili e bloccabili dall'esterno, atte a separare due parti della recinzione o dalla gabbia o questa dalla stalla, in modo che gli addetti alle pulizie possano lavorare in condizioni di sicurezza. 4. Prima dell'acquisizione dell'animale, il detentore deve ottenere dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. il preventivo nullaosta tecnico concernente l'idoneita' della recinzione, della gabbia, della stalla o del contenitore destinato ad accogliere l'animale.