Art. 7. Nascite in stato di cattivita' 1. Le nascite in stato di cattivita' delle specie esotiche di cui alle definizioni del presente regolamento, devono essere certificate dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente. 2. il detentore, entro otto giorni dall'evento, deve avanzare al Servizio Veterinario di cui al comma 1 istanza di certificazione di nascita in stato di cattivita' e di autorizzazione alla detenzione del nuovo esemplare.