Art. 7.
                   Nascite in stato di cattivita'
 
  1. Le nascite in stato di cattivita' delle specie esotiche  di  cui
alle  definizioni del presente regolamento, devono essere certificate
dal  Servizio  Veterinario   dell'Azienda   U.S.L.   territorialmente
competente.
  2.  il  detentore,  entro otto giorni dall'evento, deve avanzare al
Servizio Veterinario di cui al comma 1 istanza di  certificazione  di
nascita  in  stato  di cattivita' e di autorizzazione alla detenzione
del nuovo esemplare.