Art. 8. Trasferimento o cessione dell'animale 1. Ogni trasferimento o cessione a qualunque titolo degli animali esotici, deve essere accompagnata da copia autentica delle certificazioni di importazione o di nascita o dalla dichiarazione di cessione del primo detentore di cui all'Allegato IV. 2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riconsegnate al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente al momento della morte o dell'alienazione degli animali detenuti. 3. Il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per la localita' di partenza segnala al Servizio Veterinario dell'azienda competente per la localita' di arrivo lo spostamento degli animali esotici entro otto giorni dalla loro partenza.