Art. 8.
                Trasferimento o cessione dell'animale
 
  1. Ogni trasferimento o cessione a qualunque titolo  degli  animali
esotici,   deve   essere   accompagnata   da  copia  autentica  delle
certificazioni di importazione o di nascita o dalla dichiarazione  di
cessione del primo detentore di cui all'Allegato IV.
  2.  Le  certificazioni  di  cui  al  comma  1  sono riconsegnate al
Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. territorialmente  competente
al momento della morte o dell'alienazione degli animali detenuti.
  3.  Il  Servizio  Veterinario dell'azienda U.S.L. competente per la
localita' di partenza segnala al  Servizio  Veterinario  dell'azienda
competente  per  la  localita' di arrivo lo spostamento degli animali
esotici entro otto giorni dalla loro partenza.