Art. 9.
            Specie esotiche allevate a scopo di commercio
 
  1.1 detentori delle specie esotiche allevate a scopo di  commercio,
per le quali gia' risultino esistenti allevamenti in grossa quantita'
nei  paesi  di  origine  e  non  tutelati  dal  norma cites, non sono
soggetti:
   a) alla certificazione entro Otto giorni dalla nascita;
   b) all'autorizzazione per la detenzione di nuovi soggetti;
   c) alla certificazione immediata di morte.
  2. I detentori, devono munirsi di apposito registro su cui indicare
le  date  ed  il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni
dei nuovi  esemplari,  nonche'  le  norme  e  l'indirizzo  dei  nuovi
detentori   di   cui   all'Allegato   IV  cui  si  e'  effettuato  il
trasferimento o cessione degli  animali.  1  registri  devono  essere
disponibili  durante  gli  interventi di vigilanza veterinaria di cui
all'articolo li' e preventivamente vidimati dal Servizio  Veterinario
territorialmente competente.