Art. 9. Specie esotiche allevate a scopo di commercio 1.1 detentori delle specie esotiche allevate a scopo di commercio, per le quali gia' risultino esistenti allevamenti in grossa quantita' nei paesi di origine e non tutelati dal norma cites, non sono soggetti: a) alla certificazione entro Otto giorni dalla nascita; b) all'autorizzazione per la detenzione di nuovi soggetti; c) alla certificazione immediata di morte. 2. I detentori, devono munirsi di apposito registro su cui indicare le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi esemplari, nonche' le norme e l'indirizzo dei nuovi detentori di cui all'Allegato IV cui si e' effettuato il trasferimento o cessione degli animali. 1 registri devono essere disponibili durante gli interventi di vigilanza veterinaria di cui all'articolo li' e preventivamente vidimati dal Servizio Veterinario territorialmente competente.