(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 21 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO Si ha per apposto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione Liguria, nell'ambito del processo di ristrutturazione, si avvale di misure di gestione flessibile del proprio personale secondo quanto previsto all'articolo 1 comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 2. Le misure di cui alla presente legge sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. 3. Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti strumentali, vigilati e comunque dipendenti.