Art. 2.
                    Valorizzazione professionale
 
  1. La Regione, nei limiti di stanziamento di bilancio,  e  comunque
fino  al  termine  di  cui all'art. 1, comma 2, destina una somma per
potenziare  le  incentivazioni  economiche   previste   dal   vigente
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  a  favore del personale
appartenente  alle  qualifiche   non   dirigenziali,   quale   misura
straordinaria a sostegno del processo di riorganizzazione avviato con
la  legge  regionale  20  giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e
sull'ordinamento  degli  uffici  regionali)  e  della  valorizzazione
professionale dei dipendenti.
  2.  La  percentuale del personale in servizio in ciascuna qualifica
al quale e' attribuibile il premio per la qualita' della  prestazione
individuale  previsto  dall'art.  34 del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro e'  elevata  fino  al  40  per  cento.  I  valori
economici  stabiliti nella tabella "Allegato B" del medesimo articolo
sono raddoppiati.
  3.   L'importo   dell'indennita'   di   area   direttiva   prevista
dall'articolo 35 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
e' elevato  nel  valore  massimo  di  quattro  milioni  per  la  VIII
qualifica e di tre milioni per la VII qualifica.