Art. 2. Valorizzazione professionale 1. La Regione, nei limiti di stanziamento di bilancio, e comunque fino al termine di cui all'art. 1, comma 2, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro a favore del personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo di riorganizzazione avviato con la legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e della valorizzazione professionale dei dipendenti. 2. La percentuale del personale in servizio in ciascuna qualifica al quale e' attribuibile il premio per la qualita' della prestazione individuale previsto dall'art. 34 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro e' elevata fino al 40 per cento. I valori economici stabiliti nella tabella "Allegato B" del medesimo articolo sono raddoppiati. 3. L'importo dell'indennita' di area direttiva prevista dall'articolo 35 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro e' elevato nel valore massimo di quattro milioni per la VIII qualifica e di tre milioni per la VII qualifica.