Art. 3. Processi formativo-selettivi 1. La Regione, nell'ambito del processo di formazione professionale, definisce un piano di corsi finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del proprio personale. 2. I corsi di cui al comma 1 sono propedeutici a concorsi finalizzati alla copertura di una percentuale di posti vacanti degli organici regionali delle qualifiche non dirigenziali. 3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce il piano dei corsi e la tipologia degli stessi, il numero dei posti vacanti in organico per le varie qualifiche e la percentuale di cui al comma 2 che comunque non puo' essere superiore al 50 per cento di detti posti ad eccezione del personale della II e III qualifica funzionale. 4. Ai corsi potra' partecipare un numero di dipendenti non superiore a due volte il numero dei posti da coprire mediante concorso. Qualora il suddetto numero risulti superiore si procedera' ad una riduzione dello stesso mediante una preselezione basata su test. I corsi termineranno con un esame sulla base del quale sara' redatta apposita graduatoria. 5. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro i quali sono in possesso di entrambe le seguenti condizioni: a) essere dipendenti di ruolo appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, da almeno tre anni; b) avere conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ovvero quello di grado immediatamente inferiore e un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni maturata presso pubbliche amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso. 6. L'anzianita' di servizio richiesta dalla lettera b) del comma 5 non puo' essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 5. 7. Ai fini della partecipazione ai corsi-concorso per l'VIII qualifica funzionale, qualora le funzioni connesse al posto messo a concorso comportino, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifica abilitazione, e' comunque richiesto il possesso del diploma di laurea e di detta abilitazione professionale. 8. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento dei processi formativo-selettivi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso.