Art. 3.
                    Processi formativo-selettivi
 
  1.   La   Regione,   nell'ambito   del   processo   di   formazione
professionale,  definisce  un  piano  di   corsi   finalizzati   alla
riqualificazione,   aggiornamento   e  specializzazione  del  proprio
personale.
  2. I  corsi  di  cui  al  comma  1  sono  propedeutici  a  concorsi
finalizzati  alla copertura di una percentuale di posti vacanti degli
organici regionali delle qualifiche non dirigenziali.
  3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio  regionale,  definisce  il  piano  dei corsi e la tipologia
degli stessi, il numero dei posti vacanti in organico  per  le  varie
qualifiche  e  la percentuale di cui al comma 2 che comunque non puo'
essere superiore al 50 per cento di  detti  posti  ad  eccezione  del
personale della II e III qualifica funzionale.
  4.  Ai  corsi  potra'  partecipare  un  numero  di  dipendenti  non
superiore a due  volte  il  numero  dei  posti  da  coprire  mediante
concorso.  Qualora il suddetto numero risulti superiore si procedera'
ad una riduzione dello stesso mediante  una  preselezione  basata  su
test.  I  corsi  termineranno con un esame sulla base del quale sara'
redatta apposita graduatoria.
  5. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro  i  quali  sono  in
possesso di entrambe le seguenti condizioni:
   a)   essere   dipendenti  di  ruolo  appartenenti  alla  qualifica
immediatamente inferiore a quella del  posto  messo  a  concorso,  da
almeno tre anni;
   b)  avere  conseguito  il titolo di studio richiesto per l'accesso
dall'esterno  ovvero  quello  di  grado  immediatamente  inferiore  e
un'anzianita'  di  servizio  di  almeno  quattro anni maturata presso
pubbliche amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore  a
quella del posto messo a concorso.
  6.  L'anzianita' di servizio richiesta dalla lettera b) del comma 5
non puo' essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 5.
  7. Ai  fini  della  partecipazione  ai  corsi-concorso  per  l'VIII
qualifica  funzionale,  qualora le funzioni connesse al posto messo a
concorso comportino, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio
delle singole professioni, il possesso di specifica abilitazione,  e'
comunque  richiesto  il  possesso  del  diploma  di laurea e di detta
abilitazione professionale.
  8. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento dei  processi
formativo-selettivi di cui al presente articolo non sono utilizzabili
per  la  copertura  di  ulteriori  posti  rispetto  a  quelli messi a
concorso.