Art. 4.
     Razionalizzazione della dotazione organica della dirigenza
 
  1.   Al   fine  dell'ulteriore  razionalizzazione  delle  posizioni
dirigenziali, i posti della  dotazione  organica  dei  dirigenti  che
cessano  dal  servizio  a  qualsiasi  titolo,  entro  la  data del 31
dicembre 1998, sono soppressi.
  2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio,  qualora  alla  data  del  31 dicembre 1998, non sia stato
soppresso  un  numero  di  posti  idoneo  a  consentire  un  adeguata
razionalizzazione   delle   posizioni   dirigenziali,   definisce  le
procedure per addivenire ad una ulteriore soppressione di posti.