Art. 4. Razionalizzazione della dotazione organica della dirigenza 1. Al fine dell'ulteriore razionalizzazione delle posizioni dirigenziali, i posti della dotazione organica dei dirigenti che cessano dal servizio a qualsiasi titolo, entro la data del 31 dicembre 1998, sono soppressi. 2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, qualora alla data del 31 dicembre 1998, non sia stato soppresso un numero di posti idoneo a consentire un adeguata razionalizzazione delle posizioni dirigenziali, definisce le procedure per addivenire ad una ulteriore soppressione di posti.