Art. 5. Contratti a tempo determinato 1. La Giunta regionale puo' disporre l'assunzione a tempo determinato di personale per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori all'ottava per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo previsti dall'articolo unico della legge regionale 7 luglio 1989 n. 22 (norme disciplinanti l'assunzione a tempo determinato per la realizzazione dei progetti finalizzati previsti dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 "Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali"). 2. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato, di cui al comma 1, sono effettuate nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli. 3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonche' i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli. 4. Ai fini di cui al comma 2 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi.