Art. 5.
                    Contratti a tempo determinato
 
  1.  La  Giunta  regionale  puo'  disporre  l'assunzione   a   tempo
determinato   di  personale  per  profili  professionali  ascritti  a
qualifiche funzionali non superiori all'ottava per  la  realizzazione
di  specifici  progetti-obiettivo  previsti dall'articolo unico della
legge regionale 7 luglio 1989 n. 22 (norme disciplinanti l'assunzione
a tempo determinato per la  realizzazione  dei  progetti  finalizzati
previsti  dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32
"Disposizioni sullo  stato  giuridico  ed  economico  dei  dipendenti
regionali").
  2.  Le  assunzioni  di  personale  non dirigenziale con contratto a
tempo determinato, di cui al comma 1, sono effettuate  nei  limiti  e
con  le  modalita'  previsti  dalla  vigente  normativa attingendo da
graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.
  3. La Giunta  regionale,  d'intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza,
sentite  le  Organizzazioni  sindacali  dei lavoratori, stabilisce le
tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonche' i criteri
di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.
  4. Ai fini di cui al comma 2 possono  essere  utilizzate  anche  le
graduatorie dei concorsi.