Art. 6.
                               Comandi
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  puo'  disporre  o richiedere, col
consenso dell'interessato, il  comando  di  personale  per  un  tempo
determinato  presso  o da Enti pubblici, per riconosciute esigenze di
servizio e quando sia richiesta una  specifica  competenza.  A  detti
comandi  si  applicano le norme vigenti per il personale civile dello
Stato.
  2. Il comando puo' essere altresi' effettuato verso o  da  societa'
in  cui  la  maggioranza  assoluta  di  capitale  sia  detenuta dalla
Regione.   Nel caso di comando  da  societa',  esso  puo'  riguardare
soltanto personale assunto a tempo indeterminato, con almeno tre anni
di  anzianita'  di  servizio, e non puo' avere durata superiore ad un
anno, non rinnovabile.
  3. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2  puo'  essere
effettuata    esclusivamente   a   fine   di   acquisire   specifiche
professionalita' non disponibili fra i dipendenti regionali.