Art. 6. Comandi 1. L'Amministrazione regionale puo' disporre o richiedere, col consenso dell'interessato, il comando di personale per un tempo determinato presso o da Enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio e quando sia richiesta una specifica competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato. 2. Il comando puo' essere altresi' effettuato verso o da societa' in cui la maggioranza assoluta di capitale sia detenuta dalla Regione. Nel caso di comando da societa', esso puo' riguardare soltanto personale assunto a tempo indeterminato, con almeno tre anni di anzianita' di servizio, e non puo' avere durata superiore ad un anno, non rinnovabile. 3. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 puo' essere effettuata esclusivamente a fine di acquisire specifiche professionalita' non disponibili fra i dipendenti regionali.