Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  2 della
presente legge si provvede mediante:
   a) utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge  regionale
4 novembre 1977, n. 42 di quota pari a lire 840.000.000 in termini di
competenza  del  "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti  per
funzioni normali" iscritta al capitolo 9500 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996;
   b)  prelevamento  di lire 1.570.000.000 in termini di competenza e
di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad  oneri
dipendenti  da  provvedimenti  legislativi in corso concernenti spese
correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della  spesa
del bilancio per l'anno finanziario 1997;
   c)  aumento degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del bilancio per  l'anno  finanziario
1997:
    20  "Stipendi,  assegni  per  il  personale  addetto al Consiglio
regionale"  lire  300.000.000  in  termini  di  competenza   e   lire
200.000.000 in termini di cassa;
    272  "Trattamento accessorio personale non dirigente della Giunta
e  CORECO"  lire  2.110.000.000  in  termini  di  competenza  e  lire
1.370.000.000 in termini di cassa.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  3 della
presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti  in  termini
di  competenza  e  di cassa al capitolo 232 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale.
  3. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  5  della
presente  legge  si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini
di competenza e di cassa al capitolo 280 dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio regionale.
  4.  Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi  si  provvede con i
relativi bilanci.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 28 aprile 1997
                                MORI