Art. 10.
                      Dichiarazione di urgenza
 
  1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente  ed  entra  in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 15 maggio 1997
 
                                MORI