Art. 10. Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 15 maggio 1997 MORI