Art. 2. Procedura di approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti 1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 22/1997, consistente nell'adeguamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentite le Province, i Comuni e le Comunita' montane, previo parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il piano di cui al comma 1 assicura il coordinamento con gli altri piani di competenza regionale, vigenti o adottati. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche all'aggiornamento ed alle modifiche al piano. Nel caso di modifica parziale vengono sentiti gli enti locali territoriali appartenenti all'ambito interessato. 4. Il piano entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale ed ha durata di dieci anni. 5. Per le modifiche al piano possono essere promossi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), accordi di programma dalla Regione e dagli Enti locali territoriali interessati. Il Consiglio regionale approva detti accordi e apporta le conseguenti modifiche al piano. 6. La Giunta regionale presenta, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano.