Art. 2.
                      Procedura di approvazione
             del piano regionale di gestione dei rifiuti
 
  1.  Il  piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo
22  del  D.Lgs.  22/1997,  consistente  nell'adeguamento  del   piano
regionale  di organizzazione dei servizi di smaltimento, e' approvato
dal  Consiglio  regionale,  su  proposta  della  Giunta  sentite   le
Province, i Comuni e le Comunita' montane, previo parere del Comitato
tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 5 della legge regionale 24
marzo  1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Il piano di cui al comma 1 assicura  il  coordinamento  con  gli
altri piani di competenza regionale, vigenti o adottati.
  3.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  anche
all'aggiornamento ed alle modifiche al piano. Nel  caso  di  modifica
parziale  vengono  sentiti  gli enti locali territoriali appartenenti
all'ambito interessato.
  4. Il piano entra in vigore con  la  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale ed ha durata di dieci anni.
  5.  Per  le  modifiche  al  piano possono essere promossi, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento  delle
autonomie  locali),  accordi  di programma dalla Regione e dagli Enti
locali territoriali interessati. Il Consiglio regionale approva detti
accordi e apporta le conseguenti modifiche al piano.
  6. La Giunta regionale presenta, entro il 31 ottobre di ogni  anno,
una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano.