Art. 3. Verifica delle autorizzazioni rilasciate alle attivita' di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore. 1. La Provincia, entro novanta giorni dalla emanazione delle norme tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e sulla base della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 22/1997, verifica le autorizzazioni rilasciate con la procedura di cui all'articolo 8 della presente legge e le autorizzazioni rilasciate in via provvisoria in applicazione dell'articolo 40 comma 4 della legge regionale 21 febbraio 1995 n. 11 (disciplina delle attivita' di smaltimento) al fine di valutarne la conformita'.