Art. 3.
Verifica  delle  autorizzazioni rilasciate alle attivita' di raccolta
per la demolizione, il recupero di materiali  e  la  rottamazione  di
veicoli a motore.
 
  1.  La Provincia, entro novanta giorni dalla emanazione delle norme
tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del d.lgs. n. 22  del  5
febbraio 1997 e sulla base della individuazione delle zone non idonee
alla   localizzazione   degli   impianti  di  smaltimento,  ai  sensi
dell'articolo 20 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 22/1997,  verifica  le
autorizzazioni  rilasciate  con  la  procedura  di cui all'articolo 8
della  presente  legge  e  le  autorizzazioni   rilasciate   in   via
provvisoria  in  applicazione  dell'articolo  40  comma 4 della legge
regionale 21 febbraio 1995  n.  11  (disciplina  delle  attivita'  di
smaltimento) al fine di valutarne la conformita'.