Art. 4.
                Modifiche al vigente piano regionale
            di organizzazione dei servizi di smaltimento
 
  1. Nelle more dell'adeguamento prescritto dall'articolo 22, comma 7
del  d.lgs. 22/1997, il piano regionale di organizzazione dei servizi
di smaltimento, per motivate esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
essere modificato con le procedure di cui all'articolo 2.