Art. 4. Modifiche al vigente piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento 1. Nelle more dell'adeguamento prescritto dall'articolo 22, comma 7 del d.lgs. 22/1997, il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, per motivate esigenze di interesse pubblico, puo' essere modificato con le procedure di cui all'articolo 2.