Art. 5. Bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati 1. Nelle more dell' emanazione dei provvedimenti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le bonifiche della legge regionale 11/1995, sulla base di norme tecniche da adottarsi da parte della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Nel periodo transitorio gli interventi di bonifica di cui al presente articolo producono gli effetti disposti dall'articolo 17 del D.Lgs. 22/1997.