Art. 5.
        Bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati
 
  1.  Nelle  more  dell' emanazione dei provvedimenti ministeriali di
cui al comma 1 dell'articolo 17 del  D.Lgs.  22/1997,  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  concernenti  le  bonifiche  della legge
regionale 11/1995, sulla base di norme tecniche da adottarsi da parte
della Giunta regionale entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente legge.
  2.  Nel  periodo  transitorio  gli interventi di bonifica di cui al
presente articolo producono gli effetti disposti dall'articolo 17 del
D.Lgs. 22/1997.