Art. 6.
      Disciplina transitoria delle autorizzazioni all'esercizio
   di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi
 
  1.  Per  i  fini  di  cui   all'articolo   1,   le   autorizzazioni
all'esercizio  di  impianti  di  smaltimento  di  rifiuti  speciali e
tossico  nocivi  individuati  nel  vigente  piano  regionale,  nuove,
decadute o che decadono ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del D.Lgs.
22/1997,  non  sono  rispettivamente  assentibili o rinnovabili nelle
more dell'adeguamento del piano ai sensi dell'articolo 2.
  2. Nel periodo transitorio,  per  motivate  esigenze  di  interesse
pubblico, possono essere assentiti a favore dei soggetti legittimati,
nuove  autorizzazioni  con  riferimento ai siti individuati nel Piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, o rinnovi per
l'esercizio  degli  impianti  di  cui  al  comma  1,  previo   parere
obbligatorio  degli  Enti  locali  interessati.  In  caso  di rinnovi
l'autorizzazione e' assentita previa effettuazione,  ove  necessario,
di interventi di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale
dei siti inquinati, e previo esperimento della procedura di eco-audit
secondo  le  indicazioni  del Regolamento CEE 1836/1993 del 29 luglio
1993.