Art. 6. Disciplina transitoria delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi 1. Per i fini di cui all'articolo 1, le autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi individuati nel vigente piano regionale, nuove, decadute o che decadono ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del D.Lgs. 22/1997, non sono rispettivamente assentibili o rinnovabili nelle more dell'adeguamento del piano ai sensi dell'articolo 2. 2. Nel periodo transitorio, per motivate esigenze di interesse pubblico, possono essere assentiti a favore dei soggetti legittimati, nuove autorizzazioni con riferimento ai siti individuati nel Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, o rinnovi per l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, previo parere obbligatorio degli Enti locali interessati. In caso di rinnovi l'autorizzazione e' assentita previa effettuazione, ove necessario, di interventi di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dei siti inquinati, e previo esperimento della procedura di eco-audit secondo le indicazioni del Regolamento CEE 1836/1993 del 29 luglio 1993.