Art. 7.
            Norma transitoria inerente le autorizzazioni
                alla raccolta e trasporto dei rifiuti
 
  1.  Le proroghe e le variazioni alle autorizzazioni di cui al comma
15 dell'articolo 30 del D.Lgs. 22/1997, sono assentite dalla  Regione
sulla  base  della  classificazione  dei rifiuti vigente all'atto del
rilascio della autorizzazione.