Art. 7. Norma transitoria inerente le autorizzazioni alla raccolta e trasporto dei rifiuti 1. Le proroghe e le variazioni alle autorizzazioni di cui al comma 15 dell'articolo 30 del D.Lgs. 22/1997, sono assentite dalla Regione sulla base della classificazione dei rifiuti vigente all'atto del rilascio della autorizzazione.