Art. 8.
   Norma transitoria inerente le autorizzazioni alle attivita' di
                              raccolta
per la demolizione, il recupero di materiali  e  la  rottamazione  di
veicoli a motore.
 
  1.  Fino  alla  emanazione  delle norme tecniche di cui al comma 10
dell'articolo 46 del D.Lgs. 22/1997 ed alla individuazione delle zone
non idonee alla localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento,  ai
sensi  dell'articolo  20,  comma 1, lettera e) del D.Lgs. 22/1997, le
nuove attivita' di  raccolta  per  la  demolizione,  il  recupero  di
materiali  e  la  rottamazione  di veicoli a motore, sono autorizzate
dalla Provincia, con le procedure di cui agli articoli 17 e 20  della
legge regionale 11/1995, su richiesta dei soggetti interessati, sulla
base  delle  norme  tecniche  emanate  dalla  Giunta  regionale entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
  2. Sulla base degli  accertamenti  svolti  nell'espletamento  delle
funzioni  di autorizzazione e di controllo, la Provincia puo' imporre
all'attivita'  particolari  prescrizioni  o,  nei  casi  piu'  gravi,
sospendere o vietare l'attivita' stessa.