Art. 8. Norma transitoria inerente le autorizzazioni alle attivita' di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore. 1. Fino alla emanazione delle norme tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del D.Lgs. 22/1997 ed alla individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 22/1997, le nuove attivita' di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore, sono autorizzate dalla Provincia, con le procedure di cui agli articoli 17 e 20 della legge regionale 11/1995, su richiesta dei soggetti interessati, sulla base delle norme tecniche emanate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 2. Sulla base degli accertamenti svolti nell'espletamento delle funzioni di autorizzazione e di controllo, la Provincia puo' imporre all'attivita' particolari prescrizioni o, nei casi piu' gravi, sospendere o vietare l'attivita' stessa.