Art. 2. Definizione di molestie 1. Ciascun dipendente ha diritto al rispetto della propria dignita' personale. Pertanto non sono permesse ne' tollerate le molestie sessuali, che si' configurano come comportamenti indesiderati con manifestazioni fisiche, verbali o non verbali ed inoltre ogni altra molestia derivante da esibizioni del proprio potere o da manifestazioni di ostilita'. 2. Tali comportamenti sono considerati gravi - e i dipendenti hanno il diritto di denunciarli ove si verifichino - in quanto inquinano l'ambiente di lavoro, ledono la dignita' delle persone che li subiscono e possono favorire un clima intimidatorio, ostile, umiliante, con conseguenti effetti deleteri sulla salute, il morale, il rendimento.