Art. 2.
                       Definizione di molestie
 
  1. Ciascun dipendente ha diritto al rispetto della propria dignita'
personale. Pertanto non  sono  permesse  ne'  tollerate  le  molestie
sessuali,  che  si'  configurano  come comportamenti indesiderati con
manifestazioni fisiche, verbali o non verbali ed inoltre  ogni  altra
molestia   derivante   da   esibizioni   del   proprio  potere  o  da
manifestazioni di ostilita'.
  2. Tali comportamenti sono considerati gravi - e i dipendenti hanno
il diritto di denunciarli ove si verifichino -  in  quanto  inquinano
l'ambiente  di  lavoro,  ledono  la  dignita'  delle  persone  che li
subiscono  e  possono  favorire  un  clima   intimidatorio,   ostile,
umiliante,  con conseguenti effetti deleteri sulla salute, il morale,
il rendimento.