Art. 8. Procedura per via privata o pacifica 1. Per soluzione in via privata o pacifica si intende il tentativo di sanare la situazione mediante un incontro tra il dipendente che abbia subito molestie e l'autore delle stesse. 2. All'incontro puo' partecipare, su richiesta del dipendente che abbia subito molestie, il Presidente del Comitato per le Pari Opportunita'. La controparte puo' farsi assistere durante l'incontro da un collega a conoscenza dei fatti o da un rappresentante delle organizzazioni sindacali. 3. Il dipendente che abbia subito molestie puo' delegare il Presidente del Comitato per le Pari Opportunita' a rappresentarlo. 4. In nessun caso possono essere assunte iniziative senza l'espresso consenso della parte lesa.