Art. 8.
                Procedura per via privata o pacifica
 
  1. Per soluzione in via privata o pacifica si intende il  tentativo
di  sanare  la  situazione mediante un incontro tra il dipendente che
abbia subito molestie e l'autore delle stesse.
  2. All'incontro puo' partecipare, su richiesta del  dipendente  che
abbia  subito  molestie,  il  Presidente  del  Comitato  per  le Pari
Opportunita'.
  La controparte  puo'  farsi  assistere  durante  l'incontro  da  un
collega   a  conoscenza  dei  fatti  o  da  un  rappresentante  delle
organizzazioni sindacali.
  3. Il  dipendente  che  abbia  subito  molestie  puo'  delegare  il
Presidente del Comitato per le Pari Opportunita' a rappresentarlo.
  4.   In   nessun  caso  possono  essere  assunte  iniziative  senza
l'espresso consenso della parte lesa.