Art. 9. Procedura formale di denuncia 1. Per i casi in cui l'interessato ritenga che non convenga tentare la via della soluzione pacifica, o qualora un tentativo in tal senso sia stato respinto, puo' ricorrere alla procedura formale. 2. A chi sia stato riconosciuto colpevole di molestie si applicano, a seconda della gravita' dell'infrazione, le sanzioni stabilite dalle norme vigenti.