Art. 9.
                    Procedura formale di denuncia
 
  1. Per i casi in cui l'interessato ritenga che non convenga tentare
la  via della soluzione pacifica, o qualora un tentativo in tal senso
sia stato respinto, puo' ricorrere alla procedura formale.
  2. A chi sia stato riconosciuto colpevole di molestie si applicano,
a seconda della gravita' dell'infrazione, le sanzioni stabilite dalle
norme vigenti.